Un significativo passo in avanti malgrado le forti penalizzazioni nel merito, se paragonati al contesto lavorativo del dipendente privato

 

Con delibera n. 219 del 9 novembre u.s. (riportata in calce al presente articolo), il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha scelto di assicurare agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (c.d. “Fondo Credito”), e dunque a tutti i dipendenti pubblici in servizio già iscritti al predetto Fondo o ai cessati dal servizio che si iscrivono, una nuova prestazione che consiste nell’anticipazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio, c.d. “liquidazione”) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), applicando a detta prestazione il tasso di interesse dell’1% dell’importo erogato, a carattere fisso per tutta la durata del finanziamento, e con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione.

Tale importante novità entrerà in vigore da subito, nella fattispecie a far data 1 febbraio 2023.

Preme ricordare che, allo stato attuale dell’arte ed a differenza del TFR percepito all’atto del collocamento in pensione da parte del lavoratore privato, il TFS/TFR spettante al dipendente pubblico viene erogato in tempi molto più lunghi e dilazionato a seconda degli importi e delle cause determinanti il congedo; in sintesi: 105 giorni, 12 mesi, dopo 24 mesi o più, o addirittura con maggiori ritardi per chi accede a quota “100” o “102”.

In aggiunta, si sottolinea che vi è la possibilità attuale per il dipendente pubblico, di poter accedere all’anticipo di detto TFS/TFR (a conferma dell’accordo Governo ed ABI del 1 agosto u.s.), nei limiti dell’importo netto di 45 mila euro; taluni istituti di credito, però, riescono ad operare l’anticipazione dell’intera somma spettante al dipendente, pagando però dei tassi assolutamente sconvenienti (che vanno da un minimo del 3%) e che sono destinati ad aumentare ulteriormente nel tempo, causa inflazione.

Occorre, inoltre, considerare la pesante ingiustizia già subita dal dipendente pubblico a differenza del lavoratore privato il quale, oggi, può richiedere fino al 70% del proprio TFR maturato per acquisto prima casa, spese sanitarie, etc.; possibilità attualmente negata al lavoratore dello Stato, per il quale si è anche espresso il TAR del Lazio, con sentenza n. 6223 del 17 maggio 2022, rimettendo nelle mani della Superiore Corte Costituzionale, la questione della legittimità costituzionale della dilazione del pagamento del TFS.

Alla luce del complesso quadro d’analisi sopra esposto, va comunque registrata positivamente tale ultima delibera INPS, la quale consente al dipendente pubblico di ottenere l’anticipo di tutto il TFS/TFR maturato al tasso fisso dell’1% (per tutta la durata del finanziamento) più lo 0,50% per le spese (a condizioni complessive, pertanto, estremamente più vantaggiose).

Rimaniamo, infine, in attesa del giudizio costituzionale in itinere, pronti anche - come già operato nel corso dell’ultima legge di bilancio - ad intervenire per sollecitare tutti gli interventi necessari da parte del legislatore, affinché una dilazione del TFS, operata in tempi di crisi di bilancio, non si perpetui ancora nel tempo a venire.

 

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Delibera INPS n. 219 del 9 novembre 2022, allegata: